Il 22 e il 23 marzo 2026 tutti i cittadini italiani, o almeno chi si trova nel proprio comune di residenza, sono chiamati a votare a favore o contro la “riforma Nordio”, una legge di riforma costituzionale della magistratura recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” del 30 ottobre 2025, che prevede la modifica di sette articoli della Costituzione istituendo non solo la separazione delle carriere tra giudici e pm, ma anche due Consigli Superiori della Magistratura (CSM), uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, eliminando il CSM unico; a loro verrà tolto il potere disciplinare per assegnarlo a un’Alta Corte per i soli magistrati ordinari. Infine, i componenti di questi Consigli verranno estratti a sorte con modalità diverse per magistrati e componente politica. 

 

LA MAGISTRATURA

La magistratura è l’insieme degli organi e delle persone a cui lo Stato affida il compito di applicare le leggi, risolvere le controversie e garantire che i rapporti giuridici si svolgano nel rispetto dell’ordinamento. In Italia, la Costituzione la definisce come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il ruolo del magistrato è duplice: applica la legge e la interpreta. Questi due aspetti sono inseparabili, perché applicare una norma senza interpretarla è semplicemente impossibile: le parole dei testi giuridici richiedono sempre una scelta di significato. Oltre a risolvere controversie tra privati, la magistratura svolge anche una funzione di limite al potere. Se la politica decide di agire al di fuori delle forme e dei limiti previsti dalla Costituzione, è dovere costituzionale della magistratura intervenire per far prevalere la Carta fondamentale. Dal punto di vista dei cittadini, questo significa che se il potere assume decisioni che violano i loro diritti, potranno rivolgersi ai giudici per chiederne il ripristino. È una funzione che riguarda tutti: dalle cause tra vicini di casa alle condanne per corruzione politica, passando per le vertenze di lavoro e le controversie con la pubblica amministrazione.

Per poter svolgere questo ruolo in piena libertà — senza subire pressioni economiche, politiche o di carriera — i magistrati hanno bisogno di garanzie concrete. È qui che entra in gioco il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM, l’organo costituzionale che governa la vita professionale dei magistrati, occupandosi di concorsi, trasferimenti, promozioni e sanzioni disciplinari. Questi poteri erano, in passato, esercitati direttamente dal ministro della Giustizia, dalla nascita dello Stato unitario fino al 1948. Ciò conferiva al governo un ampio potere di condizionamento indiretto sulla magistratura: un giudice che avesse avuto bisogno di un trasferimento o avesse ambito a una promozione si sarebbe ritrovato in una posizione di debolezza nei confronti del potere politico, soprattutto nei procedimenti in cui erano coinvolti interessi del ministro o della sua parte politica. 

Per spezzare questo meccanismo, i padri costituenti istituirono il CSM come organo a composizione mista: il Presidente della Repubblica lo presiede, affiancato dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di Cassazione, e da trenta componenti eletti per due terzi dai magistrati tra i propri colleghi e per un terzo dal Parlamento tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esperienza. Una scelta equilibrata, che voleva evitare tanto il rischio di un organo corporativo quanto quello di un organo troppo permeabile alla politica.

È proprio su questo equilibrio che interviene la riforma sottoposta a referendum del 22 marzo. La riforma stravolgerebbe completamente la vigente disciplina, suddividendo l’attuale CSM in tre organi distinti: un CSM per i giudici, uno per i pubblici ministeri e una nuova Alta Corte disciplinare competente sui procedimenti disciplinari. L’attuale organo costituzionale investito della delicatissima funzione di tutelare l’indipendenza della magistratura verrebbe così frazionato in tre organi di minore portata. Si vuole inserire anche un nuovo meccanismo di selezione dei componenti. I membri provenienti dalla magistratura sarebbero estratti a sorte con un sorteggio “secco” tra migliaia di colleghi, mentre i membri di designazione politica sarebbero sorteggiati da un elenco precompilato a maggioranza semplice dal Parlamento.

 

GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI

Per capire cosa è davvero in gioco con il referendum, occorre fare un passo indietro e chiarire chi sono i protagonisti del processo penale, quali ruoli svolgono e come si inseriscono nel sistema giudiziario italiano. Spesso questi termini — giudice, pubblico ministero, magistrato — vengono usati in modo intercambiabile nel linguaggio comune, ma indicano figure con funzioni molto precise e distinte tra loro. I magistrati italiani si dividono in due grandi categorie: i giudici, che decidono le controversie in modo terzo e imparziale, e i pubblici ministeri, che conducono le indagini e sostengono l’accusa in udienza. Due figure distinte, con responsabilità diverse, che insieme formano l’ossatura del sistema giudiziario italiano.

Il pubblico ministero è il magistrato che entra in scena nella fase delle indagini. È lui a raccogliere le prove, a coordinare le forze dell’ordine — polizia giudiziaria, carabinieri, guardia di finanza — e a valutare se ci sono elementi sufficienti per portare qualcuno a processo. Se ritiene che le prove raccolte siano abbastanza solide, esercita l’azione penale e sostiene l’accusa in udienza davanti al giudice. Se invece ritiene che le prove siano insufficienti, può chiedere l’archiviazione del caso.

Il ruolo del pubblico ministero è però spesso frainteso nell’opinione pubblica, complice una certa rappresentazione giudiziaria mutuata da film e serie televisive — spesso di produzione americana — in cui il PM è semplicemente il contraltare dell’avvocato difensore, due gladiatori che si sfidano in aula con l’unico obiettivo di vincere. La realtà del sistema italiano è ben diversa. A differenza dell’avvocato difensore, che ha il preciso e legittimo dovere di tutelare il proprio assistito portando in giudizio esclusivamente le prove a suo favore, il pubblico ministero ha l’obbligo di ricostruire la verità dei fatti nella loro interezza. Questo significa che, se nel corso delle indagini emergono elementi favorevoli all’indagato — prove che lo scagionano, testimonianze che contraddicono l’ipotesi accusatoria — è compito del PM tenerli in considerazione e, nel caso, chiederne l’assoluzione o addirittura non procedere affatto. Il PM non lavora per condannare, ma per fare emergere la verità. Questo lo distingue strutturalmente dall’avvocato difensore: i due svolgono ruoli diversi, non speculari, e sarebbe un errore concettuale trattarli come se fossero due facce della stessa medaglia.

Il giudice, invece, è colui che ascolta entrambe le parti — l’accusa e la difesa — e alla fine decide. È la figura più immediatamente riconoscibile nell’immaginario collettivo: siede in posizione sopraelevata, ascolta, valuta le prove e pronuncia la sentenza. Ma dietro questa immagine così familiare si cela una funzione di straordinaria complessità. Il giudice non ha un interesse nella causa: il suo unico compito è valutare ciò che gli viene portato in udienza e applicare la legge nel modo più giusto e imparziale possibile. Per farlo autenticamente, deve essere completamente libero da condizionamenti di qualsiasi natura — economici, politici, mediatici, di carriera.

Oggi in Italia giudici e pubblici ministeri conseguono i loro titoli dallo stesso concorso pubblico, una delle prove più difficili e selettive dell’intero ordinamento giuridico italiano. Ma fin dal momento in cui superano il concorso, scelgono su quale dei due settori lavorare: giudicante o requirente. La carriera si sviluppa poi lungo questo percorso scelto, e i due ruoli restano separati nella pratica quotidiana. È possibile cambiare funzione una sola volta nel corso dell’intera carriera, entro il decimo anno di servizio, e solo a condizione di cambiare sede regionale — proprio per evitare che il magistrato si ritrovi a lavorare fianco a fianco con gli stessi colleghi con cui in precedenza aveva condiviso un’altra funzione, il che potrebbe generare situazioni di imbarazzo o conflitto di interessi. Nella pratica, si tratta di circa quaranta casi l’anno su un totale di novemila magistrati in servizio, pari allo 0,4% del totale: una percentuale minima, che dà la misura di quanto i due percorsi siano già oggi di fatto separati.

 

MOTIVAZIONI DEL SI’

La riforma della giustizia ha acceso un grande dibattito tra chi ritiene sia necessario votare “sì”, poiché migliorerebbe il sistema giudiziario, e chi sceglie di votare “no” per contrastare il possibile intervento del governo nella giustizia.

 Nello specifico, i partiti che invitano i cittadini italiani a votare a favore della riforma apportano diverse motivazioni: essi ritengono che quest’ultima possa, finalmente, garantire parità tra l’accusa e la difesa e imparzialità dei giudici nel processo, che possa rafforzare la tutela dei cittadini indagati e porre fine agli errori giudiziari che condannano, ingiustamente, gli italiani. 

Inoltre, aggiungono che, in seguito all’art. 104 della Costituzione italiana (“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”), sarà pressoché impossibile, se non addirittura assurdo, influenzare l’indipendenza del potere giudiziario, perciò  con questa riforma non verrebbero alterati gli equilibri costituzionali

Concludono questo acceso dibattito evocando la figura di Giovanni Falcone come promotore della separazione delle carriere. Il magistrato palermitano assassinato dalla mafia nel 1992, da sempre simbolo della lotta alla mafia e della difesa di uno stato di diritto. Falcone parlava della necessità di “trasformazione dell’ordinamento giudiziario” e dichiarava che non fosse più opportuno mantenere indifferenziate le carriere tra pubblici ministeri e giudici, sottolineando sempre l’importanza di una magistratura autonoma e competente. 

D’altra parte, per quanto riguarda la nuova modalità di selezione dei componenti dei CSM  tramite un sorteggio, si ritiene che quest’ultimo possa rispondere all’esigenza di superare le dinamiche associative interne alla  magistratura, garantendo a ogni magistrato pari opportunità di accesso all’autogoverno. Inoltre, verrebbero eliminate le dinamiche di scambio e gli accordi pre-elettorali che hanno caratterizzato le passate consiliature per favorire la selezione di magistrati indipendenti, la cui legittimazione deriva dalla sorte e non dall’appartenenza a una corrente. In questo modo, la separazione del vecchio CSM renderebbe più netta la distinzione tra chi giudica e chi esercita l’azione penale, recidendo quel legame organizzativo che oggi unisce chi accusa e chi giudica sotto un unico tetto amministrativo.

 

MOTIVAZIONI DEL NO

Ma basta indagare e informarsi su queste motivazioni per trovare la loro confutazione, ascoltando i partiti del “no”. Innanzitutto, è fondamentale chiarire perché la riforma comporterebbe un rischio per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura di cui parla l’art. 104 della Costituzione. Infatti, il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilievo costituzionale, quindi previsto dalla Costituzione, che garantisce questi due ambiti della magistratura penale e civile: la riforma andrebbe a cambiare il suo modello costituzionale attraverso una sua suddivisione in 3 organi (un CSM per i giudici, uno per i pm e un’Alta Corte disciplinare) e ad effettuare una profonda modifica nella natura dei nuovi CSM. Quindi, secondo i sostenitori del No, sarebbe falso affermare che non verrebbero alterati gli equilibri costituzionali, anzi, se vincesse il Sì, accadrebbe proprio questo, in particolare tra potere giudiziario, esercitato dai magistrati, esecutivo, dal governo, e legislativo, dal parlamento. Inoltre, se consideriamo nuovamente l’art. 104, con la nuova riforma si andrebbe contro ad esso, poiché recita: “Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”. Questa modalità di elezione verrebbe sostituita da un sorteggio che eliminerebbe ai magistrati la possibilità di eleggere i propri rappresentanti; in questo modo, si creerebbe un pesante squilibrio tra componenti “togati” e “laici” di nomina politica, poiché i primi sarebbero eletti con sorteggio puro, i secondi attraverso un sorteggio all’interno di una lista preselezionata di eletti in Parlamento, e verrebbe meno la percentuale di magistrati nell’Alta Corte, rispetto al vecchio CSM,  dato che le verrebbe trasferito il potere disciplinare.

Altra questione importante è la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri che, a differenza di quanto credono i promotori del Sì, può veramente “snaturare” la pubblica accusa: oggi entrambi si formano e partecipano al concorso insieme per poi separarsi nel mondo lavorativo. Ricordiamo però che possono cambiare formazione una sola volta nella vita e ciò è accaduto solo per lo 0,4% nel 2024, perciò la separazione delle carriere  si può già considerare effettiva. Il giudice, inoltre, non può essere influenzato dal PM ed è dimostrabile non solo attraverso l’art. 111 della Costituzione (“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”), ma anche grazie all’alta percentuale di processi che terminano con l’assoluzione; di fatto, il pubblico ministero rappresenta una garanzia a protezione di indagati e imputati perché cerca prove a loro discarico, mentre, con la separazione delle carriere, il pm diventerebbe parte speculare alla difesa in cerca solo di una condanna non della verità. 

Per quanto riguarda gli errori giudiziari, la riforma non risolverebbe i problemi della giustizia che gravano sui cittadini: tempi lunghissimi, mancanza di personale e di risorse, burocrazia e linguaggio complicati… Da questi problemi nasce il disagio dei cittadini, problemi che resterebbero immutati; anzi probabilmente- aggiungono i sostenitori del No- con la sostituzione del CSM con tre organismi indipendenti i costi triplicherebbero.

Inoltre i favorevoli al No avanzano questioni di metodo e valutano la modalità con cui è stata approvata la riforma per il referendum: infatti, è avvenuto il contrario di quanto prevede la Costituzione (procedimento complesso e tempi di riflessione distesi per incoraggiare una condivisione ampia, quattro approvazione parlamentari), poiché non è stata ottenuta l’approvazione di due terzi del Parlamento e il governo, per le altre tre discussioni, non ha permesso di presentare emendamenti, trasformando tutto in una procedura affrettata e “chiusa”. 

Infine, sempre secondo i No, le stesse dichiarazioni del governo dovrebbero far riflettere i cittadini: la presidente del Consiglio ha parlato dell’esigenza di “fermare l’invadenza” della magistratura rispetto alle decisioni del potere politico; il ministro della Giustizia Nordio addirittura lamenta che i dirigenti dell’opposizione “sanno benissimo quanto sia stata limitata la sovranità della politica davanti all’invadenza delle procure” e li biasima perché, opponendosi alla riforma, “compromettono la loro libertà di azione di domani”; per concludere, ricordiamo le parole della capo gabinetto Giusi Bartolozzi “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”, parole forti che non hanno bisogno di un’ulteriore spiegazione.

Impossibile, infine, non parlare di come il “Comitato del Sì”, durante il convegno del 23 marzo 2025, stia manipolando le parole di Giovanni Falcone, associandolo alla riforma. La sorella Maria Falcone ha replicato esprimendo il suo sdegno verso chi utilizza l’immagine di suo fratello per fini di parte; per di più, si era già espresso un anno prima (31/05/2024) Pietro Grasso, uno dei pochi amici di Falcone, affermando contro Nordio che in vista del nuovo sistema, Falcone riteneva necessaria una maggiore specializzazione e professionalità del pm che doveva assumere compiti del tutto nuovi a partire dalla direzione delle indagini. Non ha mai ipotizzato di escludere il PM dall’ordine giudiziario, anzi ha preteso che nelle nuove funzioni fosse garantita la sua autonomia e indipendenza”. Ciò è stato confermato, inoltre, dalla lettura integrale delle relazioni con cui Falcone intervenne tra gli anni’80 e ‘90 in convegni per dibattere sull’introduzione del nuovo codice di procedura penale, come nell’intervista di Parini il 3 ottobre del 1991. Secondo i sostenitori del No quindi non bisogna confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del PM con questioni istituzionali totalmente diverse, altrimenti si finisce per utilizzare una propaganda già con poche fondamenta stabili.

 

CONCLUSIONE

Il referendum del 22 e 23 marzo non è una questione di appartenenza politica. Non si tratta di scegliere tra destra e sinistra, tra governo e opposizione, tra un partito e un altro. Si tratta di decidere come vogliamo che funzioni uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia.

È una scelta che riguarda ciascuno di noi, indipendentemente da come votiamo alle elezioni politiche. Riguarda l’operaio in causa con il proprio datore di lavoro, il cittadino che si scontra con la burocrazia, la famiglia che deve far valere i propri diritti davanti a un ente pubblico. Riguarda chiunque possa un giorno avere bisogno di un giudice.

C’è però un aspetto tecnico fondamentale da tenere a mente: a differenza dei referendum abrogativi a cui siamo più abituati, questo referendum costituzionale non prevede alcun quorum. Non è necessario che vada a votare una certa percentuale di cittadini perché il risultato sia valido. Ogni voto conta, e conta esattamente quanto quello di chiunque altro. Restare a casa non è una forma di astensione neutra: è semplicemente rinunciare a far sentire la propria voce su una decisione che ci riguarda tutti.

Informatevi, leggete, confrontate le ragioni del Sì e del No. Poi andate a votare — qualunque sia la vostra scelta. La democrazia si esercita, non si subisce.

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